La decisione della Corte Ue attesa e Arrivabene
Un appuntamento destinato a incidere sugli equilibri tra ordinamento sportivo e diritto europeo si avvicina: il 16 luglio, alle 10:00, la Corte di Giustizia dell’Unione europea pronuncerà la sentenza relativa a una questione pregiudiziale sollevata dal TAR del Lazio. Il procedimento trae origine dai ricorsi presentati dall’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e dall’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene, chiamati a contestare la inibizione di due anni comminata per il loro coinvolgimento nel caso plusvalenze della società bianconera.
La decisione attesa punta a chiarire la compatibilità del sistema italiano con i principi dell’Unione, mettendo a fuoco soprattutto il tema della tutela giurisdizionale effettiva e della possibilità di controllo delle sanzioni disciplinari sportive da parte dei giudici nazionali.
sentenza corte ue 16 luglio: casi agnelli e arrivabene al centro della questione
La pronuncia del 16 luglio nasce dai ricorsi legati a una sanzione sportiva che ha riguardato due figure apicali del club. Oggetto del confronto è la legittimità dell’inibizione biennale inflitta ai due dirigenti, in relazione al modo in cui l’ordinamento sportivo nazionale si raccorda con il diritto dell’Unione.
Il processo si colloca all’interno della procedura avviata dal TAR del Lazio, che ha sospeso la propria decisione per coinvolgere la Corte di Giustizia su specifici aspetti di compatibilità.
tar lazio e rinvio a lussemburgo: il nodo della giustizia sportiva italiana
I giudici del TAR del Lazio hanno scelto di sospendere il procedimento per richiedere alla Corte UE di verificare la compatibilità dell’ordinamento sportivo italiano con il diritto comunitario.
Secondo quanto ricostruito, l’impostazione vigente in Italia prevede che i giudici statali non possano annullare o sospendere le sanzioni disciplinari sportive, limitandosi a intervenire tramite il risarcimento per il danno subito.
parere avvocato generale dean spielmann: due assi portanti del ragionamento
A dicembre dello scorso anno, l’Avvocato Generale Dean Spielmann ha depositato un parere che si è articolato su due direttrici distinte, con focus su aspetti di diritto UE e sulla tenuta del sistema sanzionatorio individuale.
libera circolazione e concorrenza: criteri oggettivi e proporzionalità
Nel primo fronte, l’impianto delineato ha sostenuto che le norme europee non ostacolano un divieto biennale, purché il provvedimento sia motivato dalla tutela delle competizioni e fondato su criteri oggettivi e proporzionati. Sul tema della concorrenza, il parere ha indicato che le sanzioni individuali ai dirigenti non violano le regole antitrust, poiché non determinano un’alterazione del mercato calcistico.
tutela giurisdizionale effettiva: diritto europeo e controllo sulle sanzioni
Il secondo punto, centrale per la posizione a favore dei due ex dirigenti, riguarda la tutela giurisdizionale effettiva. Spielmann ha evidenziato che l’impossibilità per i tribunali statali di procedere all’annullamento delle sanzioni sportive comporta una lesione dei diritti riconosciuti in ambito europeo.
Ne deriva che i giudici nazionali dovrebbero poter cancellare i provvedimenti ritenuti illegittimi e adottare anche misure cautelari, così da garantire un controllo effettivo sull’operato degli organi disciplinari.
effetto della sentenza: possibile adeguamento immediato del sistema di controllo
Pur trattandosi di un parere non vincolante, la ricostruzione evidenzia come l’orientamento anticipato dall’Avvocato generale sia, storicamente, seguito nella quasi totalità dei casi. Per questo, la decisione finale della Corte di Giustizia rischia di essere potenzialmente dirompente per l’assetto attuale.
La sentenza può portare a un adeguamento dei principi applicati, imponendo di fatto un rafforzamento del controllo giurisdizionale sulle sanzioni, secondo parametri compatibili con il diritto UE, con conseguenze sull’autonomia della giustizia sportiva italiana.
personaggi coinvolti nel procedimento
- Andrea Agnelli
- Maurizio Arrivabene
- Dean Spielmann
